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"Le VPN sono strumenti tecnici leciti": la sentenza UE che nasce dal diario di Anna Frank

La Corte di Giustizia europea stabilisce che un geoblocking allo stato dell'arte basta a proteggere il diritto d'autore anche se qualcuno lo aggira, e che chi fornisce una VPN non risponde di quell'aggiramento. Il caso nasce dall'edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank, ma il principio tocca streaming, sport e Piracy Shield.

Il 9 luglio 2026 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Seconda Sezione) ha depositato la sentenza nella causa C-788/24, Anne Frank Fonds c. Anne Frank Stichting e altri. È una decisione di diritto d'autore che si legge come una decisione di architettura di rete: stabilisce che il geoblocking "allo stato dell'arte" è sufficiente a impedire che una pubblicazione online diventi una comunicazione al pubblico nei Paesi dove l'opera è ancora protetta — e che il fatto che qualcuno lo aggiri con una VPN non cambia il verdetto. Nello stesso passaggio, la Corte definisce le VPN "strumenti tecnici leciti" e chiarisce che chi le fornisce non risponde di ciò che l'utente ci fa passare dentro.

Un'opera che è pubblica in un Paese e protetta in quello accanto

La vicenda è un caso di scuola sulla frammentazione territoriale del copyright europeo. Anna Frank è morta nel 1945: in Belgio, dove vale la regola dei 70 anni dalla morte dell'autore, i suoi diari sono di pubblico dominio dal 1° gennaio 2016. Nei Paesi Bassi no: le parti dei manoscritti pubblicate per la prima volta nel 1986 restano protette fino al 1° gennaio 2037.

Nel 2021 un'associazione belga per la ricerca sui testi storici, insieme all'Istituto Huygens della KNAW (l'Accademia reale olandese delle scienze) e alla Anne Frank Stichting di Amsterdam, ha messo online un'edizione scientifica completa dei manoscritti. Il sito è registrato in Belgio ed è raggiungibile solo dai circa 60 Paesi in cui i diritti sono scaduti: gli utenti olandesi vengono filtrati da un geoblocking, affiancato da un ulteriore passaggio di verifica dell'accesso.

Non è bastato. L'Anne Frank Fonds di Basilea — la fondazione svizzera titolare dei diritti — ha fatto causa sostenendo che, essendo il testo in olandese e comunque raggiungibile dai Paesi Bassi con una VPN, la pubblicazione costituiva una comunicazione al pubblico non autorizzata sul territorio olandese. Lo Hoge Raad, la Corte suprema dei Paesi Bassi, ha sospeso il giudizio e ha girato la questione a Lussemburgo.

Cosa ha deciso la Corte

Il cuore della risposta è che un'opera in pubblico dominio in alcuni Stati membri e ancora protetta in un altro non forma oggetto di comunicazione al pubblico non autorizzata in quest'ultimo, purché l'accesso da quel territorio sia impedito da una misura tecnologica qualificabile come "efficace" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

Il punto delicato è la definizione di "efficace", e qui la Corte è netta: una misura non deve essere inviolabile per essere efficace. Nella formulazione della sentenza,

se è vero che le misure di geoblocking, comprese quelle allo stato dell'arte, possono — come qualsiasi misura tecnologica — essere aggirate, in particolare tramite una VPN o un servizio simile, la possibilità di tale aggiramento non può, di per sé e in ogni circostanza, essere un fattore decisivo per ritenere quelle misure inadeguate e, quindi, inefficaci.

È il ribaltamento dell'argomento del ricorrente: la VPN non è la prova che il muro non c'era, è la prova che qualcuno l'ha scavalcato.

Il secondo pilastro riguarda i fornitori di VPN. La Corte osserva che un provider VPN "non dà agli utenti finali accesso a un'opera protetta" e non svolge un "ruolo indispensabile" nell'atto di comunicazione — la stessa griglia usata nei precedenti Cyando e Ocilion. Offre al pubblico uno strumento tecnico lecito, e questo non basta a farne un contributore dell'illecito. Corollario pratico: se il geoblocking di un sito è invece inadeguato, la responsabilità della comunicazione al pubblico che ne consegue ricade sull'editore, non su chi vende il tunnel cifrato.

Cosa la sentenza non dice

Vale la pena tenere i due piani separati, perché la lettura entusiasta ("aggirare i geoblocchi è legale in Europa") è più larga del testo.

La Corte ha stabilito chi non risponde: il provider VPN, e l'editore che ha fatto il suo lavoro tecnico. Non ha dichiarato lecita ogni condotta dell'utente che aggira una restrizione: restano in campo i termini contrattuali dei servizi (che quasi sempre vietano l'elusione dei blocchi geografici), le norme nazionali sull'elusione delle misure tecnologiche di protezione, e la differenza sostanziale tra accedere a un'opera in pubblico dominio altrove e accedere a un flusso pirata. La stampa olandese lo ha sintetizzato bene: la sentenza non è un lasciapassare.

C'è anche una scelta di metodo che i giuristi stanno commentando più della sentenza stessa. Sul tavolo c'era la possibilità di costruire un test generale di targeting — a quale pubblico un sito si rivolge davvero, guardando lingua, dominio, valuta, marketing. La Corte ha preferito la via più stretta e più tecnica: l'efficacia della misura. È una risposta operativa, che un ufficio legale può tradurre in requisiti di prodotto, ma lascia aperta la domanda di fondo per i casi in cui un geoblocking non c'è affatto. Le conclusioni dell'avvocato generale Rantos, depositate il 15 gennaio 2026, andavano nella stessa direzione, sottolineando che misure aggiuntive — avvisi espliciti, conferme d'accesso — dimostrano l'intenzione di non rivolgersi a quel territorio e hanno un effetto dissuasivo giuridicamente rilevante anche se un utente esperto può superarle.

Perché riguarda molto più di un archivio storico

Il geoblocking non è una nicchia: è l'infrastruttura su cui poggia la vendita territoriale dei diritti in Europa. Cataloghi di streaming diversi da un Paese all'altro, finestre di uscita dei film, e soprattutto i diritti sportivi — il bene che più di ogni altro giustifica confini digitali — funzionano perché il blocco geografico regge in tribunale. La sentenza dà a questo modello una copertura netta: chi implementa un blocco allo stato dell'arte ha adempiuto, punto.

Il rovescio è altrettanto rilevante per l'industria dei contenuti. Negli ultimi due anni la strategia dei detentori di diritti si è spostata dai siti pirata agli intermediari: in Francia, su ricorso della Ligue de Football Professionnel e poi di Canal+ e beIN Sports, i giudici hanno ordinato a NordVPN, Surfshark, Proton VPN, ExpressVPN e CyberGhost di bloccare l'accesso a centinaia di domini di streaming illegale. In Italia il Piracy Shield si muove sullo stesso asse, con l'estensione degli obblighi di blocco a DNS e VPN.

Su quel fronte la sentenza non chiude la partita — l'ordine di blocco a un intermediario è un istituto diverso dalla responsabilità per l'illecito — ma toglie ai titolari dei diritti l'argomento più comodo: quello per cui la VPN sarebbe, in sé, uno strumento di aggiramento del diritto d'autore. Da oggi, nel lessico della Corte di Giustizia, è uno strumento tecnico lecito. Chi vuole limitarlo dovrà argomentare sul merito, caso per caso, invece di partire dal presupposto che sia il problema.

Per gli editori e gli archivi digitali, infine, c'è un messaggio molto concreto: la strada per pubblicare online opere a status giuridico disomogeneo esiste, ed è tecnica. Si chiama fare un geoblocking serio, documentarlo, e non doversi più preoccupare del fatto che qualcuno, da qualche parte, abbia acceso una VPN.


Fonti: TechRadar, TorrentFreak, CMS Law, Kluwer Copyright Blog, heise online, Courthouse News Service, Dirittodautore.it, Istituto Huygens - KNAW.

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